Guida in stato di ebbrezza
Di seguito un riepilogo dell'art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 il quale dispone che guidare con un:
- tasso alcolemico inferiore a 0,50 grammi per litro è consentito;
- tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 0,79 g/litro è vietato. Non costituisce reato, ma è una violazione amministrativa sanzionata con:
- il pagamento di una somma compresa tra € 543,00 ad euro € 2.170,00;
- la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,49 g/litro è vietato. Costituisce reato ed è punito con:
- l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, aumentata da un terzo alla metà se il reato è stato commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.
- l'arresto fino a sei mesi;
- la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- tasso alcolemico uguale o superiore a 1,50 g/litro è vietato. Costituisce reato ed è punito con:
- l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, aumentata da un terzo alla metà se il reato è stato commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00;
- l'arresto da sei mesi ad un anno;
- la sospensione della patente di guida da uno a due anni (pena raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa da chi ha commesso il reato);
- confisca del veicolo a favore dello Stato se il veicolo appartiene alla persona che ha commesso il reato;
- revoca della patente se nei due anni precedenti è stato commesso lo stesso reato;
Per tutti questi casi, se il veicolo appartiene a chi ha commesso la violazione, vi è il raddoppio delle pena ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il conducente ha provocato un incidente stradale. Inoltre per il conducente che abbia provocato l'incidente con un tasso alcolemico superiore a 1,80 g/l è prevista la revoca della patente anche se si tratta del primo reato di questo tipo.
- dell'estinzione del reato;
- della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente;
- il venir meni della confisca del veicolo;
- l'azzeramento della sanzione economica.