La sfratto per morosità del conduttore

Qualora il conduttore non provveda al pagamento del canone di locazione, anche di uno solo, o degli oneri accessori, il locatore ha diritto di chiedere il rilascio  dell’immobile scondo le modalità disciplinate dall’art. 658 c.p.c. in materia di intimazione di sfratto per morosità.  La procedura non è complicata, tuttavia vi sono dei termini da rispettare.  Fra il giorno della notifica dello sfratto e la data di udienza indicata direttamente dall’avvocato devono decorrere non meno di 20 giorni.  Il giorno dell’udienza, se il conduttore moroso non si presenta o non si oppone, anche solo verbalmente, viene emessa l’ordinanza di sfratto con cui il Giudice  assegna al conduttore un termine spontaneo, generalmente di 30 giorni, per procedere al rilascio dell’immobile, e, se il proprietario lo ha richiesto, condanna  altresì il convenuto al pagamento dei canoni arretarti.  Qualora invece il conduttore si presenti in udienza e si opponga senza fondare l’opposizione su prove scritte il Giudice emette un’ordinanza di rilascio  dell’immobile, fissando però un’udienza successiva in cui verranno valutate le ragioni che hanno indotto il conduttore ad opporsi. Evidentemente se l’opposizione  sarà priva di fondamento il conduttore verrà condannato al pagamento delle maggiori spese legali.  Decorso il termine per il rilascio spontaneo dell’immobile l’avvocato provvede a notificare l’ordinanza di rilascio unitamente all’atto di precetto concedend0 per  legge al conduttore moroso il termine di 10 giorni per il rilascio dell’immobile.  Decorsi i 10 giorni senza che l’immobile sia stato rilasciato l’avvocato consegna l’ordinanza di rilascio e l’atto di precetto notificati all’ufficiale giudiziario,affinchè  provveda alla notifica dell’avviso di sloggio ex art. 608 c.p.c., redatto dall’avvocato con cui viene data indicazione del giorno in cui l’ufficiale giudiziario si reca sul  luogo per immettere il proprietario nel possesso del proprio immobile. L’ufficiale giudiziario, per i poeri conferitegli dalla legge e dall’ordinanza di rilascio, può  forzare la serratura dell’immobile e farsi assistere dalle Forze dell’Ordine qualora il conduttore non voglia rilasciare l’immobile. 
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