La locazione

La stipulazione del contratto locazione fa sorgere una serie di obblighi e diritti sia a capo del proprietario sia dell’inquilino.  Gli obblighi del conduttore, disciplinati all’art. 1587 c.c., sono essenzialmente due:  1- pagare il canone di locazione;  2- fare uso dell’immobile nel rispetto delle condizioni contrattuale.  Nelle ipotesi in cui il conduttore non rispetti dette obbligazioni il proprietario potrà chiederne lo sfratto e, attraverso la medesima procedura, chiedere anche i  canoni arretrati. Il proprietario invece, ai sensi dell’art. 1575 c.c., è obbligato a: - consegnare il locale in buono stato di manutenzione;  - mantenere l’immobile in buono stato, attraverso la manutenzione straordinaria.  - garantire il pacifico godimento dell’immobile da parte del conduttore.  In caso di inadempimento da parte del proprietaio il conduttore può chiedere la riduzione del canone di locazione sino a quando gli obblighi di cui all’art. 1575 c.c. non vengano rispettati.  Qualora a causa dell’inadempimento del locatore ne sia derivata la totale inutilizzabilità dell’immobile, come nell’ipotesi di infiltrazioni estese, può essere richiesta anche la risoluzione del contratto per colpa del proprietario.
Pagina Precedente Studio Legale Avv. Alberto Giupponi  Sedi dello studio: - San Pellegrino Terme (Bg), via Lungo Brembo n. 2 - Bergamo, via Masone n. 28 - Borgo di Terzo (Bg), via Nazionale n. 22  Tel.: 0345/41.117 Fax: 0345/19.69.207 mail: studiolegalegiupponi@yahoo.it p.e.c.: albertogiupponi@bergamo.pecavvocati.it Home