3- Separazione e Divorzio in Comune

Con l’art. 12 del D.L. n. 132/2014 a decorrere dal 11.12.2014 è stata introdotta la possibilità di separarsi, divorziare o di modificarne le condizioni in Comune  dinanzi al SIndaco o a persona da lui delegata.  I coniugi possono procedere o con l’assistenza di un avvocato o da soli. Per avvalersi di questa procedura i coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, figli portatori di handicap  gravi, anche di uno solo dei coniugi, come precisato dalla circolare n. 19/2014 del 28.11.2014 del Ministero dell’Interno.  L’accordo però non può contenere patti di trasferimento patrimoniale e pertanto, come precisato dalla circolare n. 19/2014 del Ministero dell’Interno già  richiamata, l’accordo concluso dinanzi al Sindaco non può avere ad oggetto nessuna questione economica, come la previsione di un assegno di mantenimento  per un coniuge o per i figli o anche solo l’assegnazione della casa coniugale o “qualunque altra utilità economica fra i coniugi dichiaranti”.   Per avviare la procedura è necessario comunicare all’ufficiale di stato civile la volontà di separarsi o divorziare e consegnarli l’atto contenente l’accordo dei  separazione o divorzio. Dopodichè l’ufficiale di stato civile inviterà i coniugi a presentarsi nuovamente decorsi 30 giorni per la conferma dell’accordo.  Al fine di ricorrere a detta procedura è necessaria una marca da bollo da € 16,00. 
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