2- Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto viene disciplinato dalla legge n. 898/1970.  In caso di matrimonio celebrato secondo il rito religioso, pertanto in Chiesa, si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora invece il  matrimonio sia stato celebrato con rito civile, in Comune, si parla di scioglimento del matrimonio.  Sino al 26.05.2015 per avviare la procedura di divorzio congiunto era necessario che fossero decorsi almeno tre anni dalla data di comparizione dei coniugi  dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso della separazione, consensuale o giudiziale. In data 11.05.2015 è invece stata pubblicata la legge n. 55/2015,  denominata “divorzio breve”, la quale dispone che dal 26.05.2015, per avviare la procedura di divorzio, congiunto o giudizale, sia necessario che:  - siano decorsi almeno sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale;  - siano decorsi almeno dodici mesi dal deposito della richiesta di separazione giudiziale.  Dal 26.05.2015 pertanto non trova più applicazione il termine dei tre anni.  Come avviene nella separazione consensuale, i coniugi si devono rivolgere ad un avvocato il quale, a seguito della redazione del ricorso, procederà al deposito  delle memorie presso il Tribunale in cui si trovava l’ultima residenza comune dei coniugi oppure al Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi.  Per procedere con questa tipologia di divorzio marito e moglie devono trovare, da soli o attraverso la consulenza di un avvocato, un accordo su tutte le  questioni patrimoniali, quali assegno di mantenimento, assegnazione casa, divisione del conto corrente, e sui figli, se avuti.  I documenti necessari per procedere sono: - copia integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere necessariamente presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio;  - certificato cumulativo (o contestuale) dello stato di famiglia e di residenza del marito;  - certificato cumulativo (o contestuale) dello stato di famiglia e di residenza della moglie.  Per avviare la procedura occorre un contributo unificato pari ad € 43,00.  Dal giorno del deposito del ricorso presso il Tribunale di Bergamo l’omologa (la sentenza) del divorzio separazione viene pronunciata in circa 25-30 giorni. A  seguito del deposito dell’omologa in Cancelleria l’avvocato provvede a consegnarne a ciascun coniuge una copia autentica. 
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