I reati tributari vengono disciplati dal d.lgs n. 74/2000. L’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, in materie di fatture oggettivamente o sggettivamente inesistenti, non esaurisce la disciplina dei reati tributari. I più comuni sono quelli che vengono avviate a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente delle imposte: a tal riguardo è bene precisare da subito che non qualunque omissione di versamento fa sorgere una responsabilità penale, essendo previsti delle precise soglie solo al superamento delle quali si viene penalmente coinvolti.L’art. 3, che disciplina le dichiarazione fraudolente mediante artifizi diversi da quelli di cui all’art.2,prevede che venga sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad € 1.000.000,00. L’art. 4 tratta invece la sichiarazione infedele, prevedendo la reclusione da uno a tre anni a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 50.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad € 2.000.000,00. Il successivo art. 5 sanziona l’omessa presentazione della dichiarazione, dei redditi o IVA, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 30.000,00. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di legge previsto per la presentazione della dichiarazione. L’art. 10-ter invece sanzione l’omesso versamento IVA, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni a chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.