Fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti
L’art. 2 del d.lgs n. 74/2000 disciplina la presentazione di una dichiarazione dei redditi, quale il Modello Unico, nella quale venga data indicazione di fatture odocumenti che l’Agenzia delle Entrate ritiene essere riferite ad operazioni inesistenti.E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture oaltri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.L’illecito si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nellescritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.L’articolo disciplina due distinte tipologie di operazioni, quelle soggettivamente e quelle oggettivamente inesistenti.Si hanno operazioni oggettivamente inesistenti quando la cessione dei beni o la prestazione dei servizi non è mai stata posta in essere, totalmente oparzialmente, nonostante la presenza di una fattura o di un documento equivalente. Si hanno operazioni soggettivamente inesistenti quando la cessione del bene o la prestazine del servizio viene posta in essere da un soggetto diverso quelloche poi procede alla fatturazione.Mentra in materiale penale l’onere di provare che le operazioni o non sono mai state realizzate o sono state poste in essere da un soggetto differente daquello che ha fatturato è a carico dell’accusa, nel procedimento tributario è il contribuente che, a seguito della contestazione dell?Agenzia delle Entrate,deve dare prova della regolarità delle operazioni.