Fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti

L’art. 2 del d.lgs n. 74/2000 disciplina la presentazione di una dichiarazione dei redditi, quale il Modello Unico, nella quale venga data indicazione di fatture o  documenti che l’Agenzia delle Entrate ritiene essere  riferite ad operazioni inesistenti. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.  L’illecito si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle  scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.  L’articolo disciplina due distinte tipologie di operazioni, quelle soggettivamente e quelle oggettivamente inesistenti. Si hanno operazioni oggettivamente inesistenti quando la cessione dei beni o la prestazione dei servizi non è mai stata posta in essere, totalmente o  parzialmente, nonostante la presenza di una fattura o di un documento equivalente.   Si hanno operazioni soggettivamente inesistenti quando la cessione del bene o la prestazine del servizio viene posta in essere da un soggetto diverso quello  che poi procede alla fatturazione.  Mentra in materiale penale l’onere di provare che le operazioni o non sono mai state realizzate o sono state poste in essere da un soggetto differente da  quello che ha fatturato è a carico dell’accusa, nel procedimento tributario è il contribuente che, a seguito della contestazione dell?Agenzia delle Entrate,  deve dare prova della regolarità delle operazioni. 
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