4- Negoziazione assistita

Con l’art. 6 del D.L. n. 132/2014 a decorrere dal 11.11.2014 è stata introdotta la possibilità di separarsi, divorziare o di modificarne le condizioni senza  presentarsi in Tribunale. Si tratta di una procedura snella, che consente ai coniugi e agli avvocati di verbalizzare le condizioni di separazione e divorzio per poi depositarne il  contenuto presso la Procura della Repubblica al fine di ottenere il consenso del Pubblico Ministero.  Il vero limite a questa procedura è che ciascuna parte deve essere necessariamente assistita da un avvocato. Pertanto allo stato per ricorrere alla  negoziazione assistita occorrono due avvocati. Al fine di ovviare al disagio normativo lo Studio Legale Giupponi mette a disposizione dei coniugi un avvocato  per parte, riducendo i costi per ricorrere alla procedura.  Nel caso in cui i coniugi non abbiano figli o nel caso in cui i figli siano economicamente indipendenti il verbale della negoziazione assistita dovrà essere  depositato presso la Procura per ottenere il nulla osta, dopodichè il verbale dovrà essere inviato, a cura di entrambi glia avvocati, nel termine dei successivi  10 giorno presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio a conclusione della procedura.  Nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori o non economicamente autosufficienti o gravemente disabili il verbaale della negoziazione assistita dovrà essere  depositato presso la Procura per ottenere l’autorizzazione, dopodichè, come nel caso precedente, il verbale dovrà essere inviato, a cura di entrambi glia  avvocati, nel termine dei successivi 10 giorno presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio a conclusione della procedura.  Nell’ipotesi in cui il Procuratore non ritenga che gli accordi siano stati conclusi nell’interesse dei minori il verbale verrà trasmesso al presidente del Tribunale,  il quale provvederà a fissare un udienza nel termine di 30 giorni affinchè si proceda secondo le ordinarie procedure di separazione o divorzio.  
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