Approfondimenti giuridici

1 - Modifica o revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli.  L'obbligo del coniuge di versare l'assegno decorre dalla data di deposito del ricorso con cui si chiede la modifica o la revoca dell'importo da versare, rimanendo  del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, come la raggiunta  indipendenza economica dei figli (Cass. Civile, sent. n. 3922/2012).  2 - Aggiornamento dell'assegno di mantenimento versato all'altro coniuge o ai figli.  Ai sensi dell'art. 155 c.c. l'assegno di mantenimento è automaticamente adeguato agli indici Istat, anche se non espressamente previsto dalla sentenza di  separazione o divorzio. L'aggiornamento deve essere posto in eseere ogni anno dal coniuge che versa l'assegno. In mancanza di aggiornamento l'altro coniuge può chiedere gli arretrati. Il termine di prescrizione è di 5 anni.  3- Addebito della separazione: l’infedeltà coniugale c’è anche senza adulterio, ma un amore platonico non lede l’onore dell’altro coniuge.  Una relazione extraconiugale può rendere addebitabile la separazione anche quando comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Il legame  platonico, consistente in contatti telefonici o via internet, senza un’evidente manifestazione dell’eventuale infatuazione, non comporta una lesione dell'onore del coniuge: viene ritenuto equo l’assegno mensile di mantenimento quantificato in 300 euro (Cass. Civile, sent. n. 8929/2013).  4- Il decreto di modifica degli accordi di separazione o di divorzio è immediatamente esecutivo (Cass. Civile, sez. Unite, sent. n. 10064/13).  Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale elaborando una nuova tesi che, superando le precedenti, afferma l’immediata esecutività della  sentenza di primo grado e del provvedimento di revisione degli accordi sia di separazione che di divorzio. Inoltre hanno affermato l’incompatibilità della  disciplina del divorzio e della separazione dei coniugi con quella dell’art. 741 c.p.c. (che chiede il decorso del termine di 10 giorni dalla notificazione del  provvedimento per l'acquisto dell'efficacia esecutiva): il provvedimento di omologa o di loro revisione è immediatamente esecutivo, senza che tale facoltà sia  espressamente riconosciuta dal collegio e/o che si debba attendere lo spirare dei termini di detta norma.  5 - Addebito della separazione al coniuge che si allontana volontariamente dalla casa coniugale e impedisce all'altro coniuge di incontrare i figli.  La moglie si allontana volontariamnete e unilateralmente dalla casa coniugale portando con se i figli senza nulla dire al marito. In assenza della prova della  giusta causa, consistente nell'intollerabilità della convivenza che l'ha indotta a lasciare l'abitazione, prova che deve essere ancora più rigorosa in quanto la  donna ha portato con se i figli, il giudice ha deciso per l’addebito della separazione, unitamente all’assegnazione della casa coniugale e all’affidamento dei  minori al marito (Cass. Civile, sent. n. 10719/2013).  6-  I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita che avevano durante il matrimonio  In seguito alla separazione la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed  analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. Civile, sent. n. 12705/2013).  7- Il coniuge ed il figlio abitano dai nonni: revocata l'assegnazione della casa coniugale  l provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario del figlio minore è giustificato dal venire meno dell’interesse  prioritario del figlio alla continuità ambientale in ragione della lunga permanenza del minore e della madre nella casa dei nonni materni (Cass. Civile, sent. n.  11981/2013).  8- Separazione: assegni familiari percepiti dall'Inps  Il genitore convivente con i figli che percepisce gli assegni familiari dall'Inps, in assenza di diversa disposizione contenuto nel verbale di separazione, ha  diritto anche al contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.  Come previsto dalla Suprema Corte il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della l. 19.05.1975 n. 151, a percepire gli  assegni familiari corrisposti per tale figlio dall'Inps all’altro coniuge, titolare del rapporto di lavoro che dà diritto agli assegni familiari, indipendentemente  dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione, salvo che sa diversamente stabilito in modo espresso negli accordi  di separazione (Cass. Civile, sent. n. 12770/2013).  9- Abbandona il tetto coniugale? Nessun addebito se l'unione era già compromessa.  L’efficacia lesiva dell’abbandono del tetto coniugale è irrilevante ai fini dell’addebito della separazione, ove intervenga in un contesto di disgregazione della  comunione spirituale materiale in una situazione già irrimediabilmente compromessa (Cass. Civile, ordinanza n. 16285/13).  10- Mantenimento alla moglie separata, condanna penale per il coniuge che versa gli assegni 'a singhiozzo'.  L’uomo non riesce a rispettare le scadenze previste per il versamento dell’assegno mensile di € 750,00 a favore della donna: alcuni mesi versa l’importo  previsto, in altri mesi effettua un pagamento parziale. La Cassazione Penale lo condanna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, oltre ad una sanzione di €  103,00 per la violazione degli obblighi previsti in materia di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p. (cfr. Cass. Penale, sent. n. 27989/14).  11- Separazione e divorzio: madre affidataria ostacola i rapporti padre-figli: si rischia di eliminare il rapporto con l’altro genitore.  Il genitore affidatario ha il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario,  misurandosi la sua capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l’altro genitore.  Nel caso in questione il Giudice infliggeva ex art. 709-ter c.p.c. alla moglie, affidataria esclusiva dei due figli minori come da decisione assunta in sede di  separazione, un ammonimento e una sanzione di € 2.500,00 a favore della Cassa delle Ammende (cfr. Cass. Civile, sent. n. 4176/2014).   L'ammonimento, introdotto con la legge n. 54/2006 attraverso il già indicato art. 709-ter c.p.c., è un avvertimento che viene dato dal Giudice al coniuge che  non adempie correttamente al ruolo di genitore affidatario. Nella discrezionalità del Giudice due o più ammonimenti possono portare ad una modifica delle  condizioni dell'affidamento. 
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