Avvisi di accertamento esecutivi

Con decorrenza dal 1 luglio 2011 l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è divenuto provvisoriamente esecutivo ed ha pertanto assunto anche la  funzione di cartella di pagamento, che pertanto non verrà più notificata la cartella di pagamento per la riscossione delle impsote dirette e dell’IVA.   L’avviso di accertamento esecutivo può essere notificato qualora ricorrano 2 presuposti: 1- l’avviso di accertamento sia stato notificato dopo il 01.07.2011;   2- la contestazione riguardi i periodi di imposta 2007 o annualità successive.   In ogni caso l’Agenzia delle Entrate non potrà avviare la procedura esecutiva prima che siano decorsi 180 giorni dalla notifica.   Avverso l’avviso di accertamento provvisoriamente esecutivo dovrà essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica, un ricorso dinanzi alla Commissione  Tributaria ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, chiedendo contestualmente la sospensione dell’avviso qualora ricorra il duplice requisito della fondatezza  del ricorso e del grave danno per il contribuente.   Qualora l’avviso di accertamento sia inferiore ad € 20.000,00, prima di poter depositare il ricorso, dovrà essere necessariamente proposto un reclamo ex art.   17-bis d.lgs. n. 546/1992 alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nel quale dovrà essere integralmente riportato il contenuto del ricorso. Il  termine per la presentazione del reclamo è lo stesso previsto per la presentazione del reclamo. Decorsi inutilmente 90 giorni senza che sia stato raggiunto un  accordo il reclamo si intenderà non accolto e da questo momento ricomincerà a decorrere il termine residuo per la presentazinoe del ricorso alla Commissione  Tributaria.
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